Regolamento per le attività formative

   

Art. 1 - Crediti

Il corso di dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Informazione adotta un sistema a crediti per la definizione dell’impegno richiesto agli allievi nell’effettuazione di ciascuna attività formativa e per la definizione del carico formativo di ciascun allievo. Tali crediti hanno validità solo nell’ambito del corso di dottorato.

Art. 2 - Offerta formativa

La commissione per le attività formative provvede su base annuale alla definizione di un’offerta formativa costituita da attività formative di specifico interesse per il corso di dottorato. Nel caso di un’iniziativa formativa complessa, composta da attività formative fruibili anche separatamente, la commissione potrà decidere di includere nell’offerta formativa l’intera iniziativa così come le singole attività componenti.

Per ciascuna attività formativa, la commissione predispone una scheda illustrativa contenente una breve descrizione dell’attività formativa stessa. La scheda include tra l’altro l’indicazione della tipologia dell’attività formativa, gli obiettivi didattici specifici, gli eventuali vincoli per gli allievi formulati su base curriculare o di altro criterio oggettivo, il numero di crediti associati all’attività formativa, le eventuali modalità di verifica, nonché ogni altra informazione ritenuta utile per un’efficace fruizione dell’attività formativa da parte degli allievi. Attività formative omogenee potranno essere raggruppate in una singola scheda. Le schede saranno rese disponibili agli allievi del corso per via telematica (posta elettronica e/o pubblicazione sul sito Web del corso di dottorato).

L’offerta formativa è soggetta ad approvazione da parte del consiglio del corso di dottorato. La commissione per le attività formative mantiene l’offerta formativa aggiornata, modificandone le caratteristiche, se necessario od opportuno, sempre operando in accordo a criteri di rispondenza con gli obiettivi scientifici e didattici determinati per il corso. Eventuali aggiunte od eliminazioni di attività formative saranno portate all’approvazione del consiglio del corso nella prima seduta utile successiva.

Art. 3 - Carico formativo

Il consiglio del corso assegna a ciascun nuovo allievo, all’inizio del primo anno di corso, un carico formativo espresso come numero di crediti per quell’allievo in ciascun anno e complessivamente nei tre anni. I crediti potranno essere ripartiti per tipologia di attività formativa. Tali decisioni saranno prese su base curriculare o di altro criterio oggettivo, e possono essere soggette a modifiche successive.

Ciascun allievo, sentite le indicazione del proprio tutore, sceglie nell’ambito dell’offerta formativa le attività formative più consone al proprio curriculum, alle proprie attività di ricerca ed al tema di ricerca della dissertazione finale.

Art. 4 - Accreditamento di iniziative didattiche esterne

I membri del consiglio del corso ed i tutori degli allievi possono proporre alla commissione per le attività formative l’accreditamento di un’iniziativa didattica non facente parte dell’offerta formativa. La commissione valuta la proposta in base alla rispondenza con gli obiettivi scientifici e formativi del corso. In caso di valutazione positiva, la commissione stabilisce il corrispondente numero di crediti nonché gli eventuali vincoli per gli allievi.

L’accreditamento di un’iniziativa didattica non ne implica l’inserimento nell’offerta formativa.

La definizione del carico formativo di ciascun allievo potrà distinguere tra crediti da cumulare esclusivamente nell’ambito dell’offerta formativa e crediti cumulabili anche nell’ambito di iniziative didattiche accreditate.

In nessun caso potranno essere accreditate iniziative che non rivestano un carattere didattico evidente e precipuo, indipendentemente dal rilievo scientifico di tali iniziative.

Art. 5 - Verifiche

Al termine del primo e del secondo anno di corso, l’allievo predispone una relazione scritta sulle attività formative seguite in quell’anno, con l’indicazione dei crediti associati a ciascuna di tali attività formative. La relazione dovrà essere vistata dal tutore dell’allievo per approvazione, e sarà utilizzata dal consiglio del corso in riferimento al carico formativo assegnato all’allievo al fine di valutarne l’assiduità, l’operosità e il grado di preparazione raggiunto. Anche in base a tale valutazione, il consiglio del corso ammette l’allievo all’anno successivo ovvero ne propone l’esclusione dal corso.

Al termine del terzo anno di corso, l’allievo predispone una relazione scritta sulle attività formative seguite complessivamente nel triennio, con l’indicazione dei crediti associati a ciascuna di tali attività formative. La relazione dovrà essere vistata dal tutore dell’allievo per approvazione, e sarà utilizzata dal consiglio del corso in riferimento al carico formativo assegnato all’allievo al fine della formulazione del giudizio sull’attività svolta, da trasmettere alla commissione d’esame per il conseguimento del titolo, in allegato alla tesi.

Art. 6 - Norma transitoria

Il presente regolamento si applica a partire dal XX ciclo del corso di dottorato.